foto credit: John evans

Oggi mi sento particolarmente polemico, sinceramente la questione della garanzia mi e’ sempre stata sul groppone e da tempo ormai adotto la mia politica di vendita ma viste le ultime questioni con diversi clienti ho deciso di scrivere qualche rigo per denunciare e proporre il mio pensiero.

Molti non sanno che il Dlgs 24/2002 impone come da direttiva europea 24 mesi di garanzia (per uso privato) e 12 mesi (per uso professionale) per beni di consumo e visto che giornalmente tratto il settore tecnologico mi riferisco al tanto amato e odiato hardware.

Molti ignorano che se la casa costruttrice garantisce il proprio prodotto per 12 mesi, i restanti 12 mesi (sempre per un privato) devono essere garantiti dal rivenditore.

Il rivenditore deve in caso di guasto riparare l’hardware a proprie spese punto e basta.

Brand quali Acer, HP, Epson, Canon e tanti altri che non mi metto a citare rilasciano generalmente per i prodotti di fascia consumer solo 12mesi di garanzia. Anzi vi diro’ di piu’, per alcuni modelli dall’entrata in vigore delle legge sono scesi da 24 a 12 mesi … bello no?

Nei listini dei brand pero’ esistono delle bellissime estensioni con formule “pickup & return” e “on site” per portare a 2 o 3 anni la propria garanzia “ma a pagamento” e sappiate che il rivenditore non puo’ obbligarvi a comprarla.

Pavilion, Aspire, Stylus sono alcuni degli importanti nomi che avrete sicuramente visto nei centri commerciali, negozi di informatica, negli ultimi tempi nei supermercati e prossimamente dal fruttivendolo!

Ebbene sappiate che sono coperti da 12 mesi di garanzia (anche se non lo trovate scritto da nessuna parte se non sulle brochure scaricabili dai siti dei produttori) e che difficilmente il rivenditore potra’ permettersi (per mancanza di utile generato da questi ultimi) di ripararvi il notebook, la stampante, o il pc che si rompe dopo 12 mesi ed un giorno.

Insomma il rivenditore che oggi ha marginalita’ dal 4-8%, che deve sostenere i costi di gestione di una attivita’, di trasporto, magazzino, anticipo a fornitore ecc. ecc. oltre alla balorda concorrenza su ebay da molti traffichini che importano illegalmente o aprono e chiudono PIVA ogni 3 mesi deve “per legge” anche garantire i 12 mesi che il produttore non riconosce!?

Il rivenditore, TUTTI i rivenditori farebbero bene a NON vendere gli articoli con 12 mesi pittosto che discutere con il cliente quando ci sono problemi.

Ma solo in Italia succede sta’ roba o anche in altri paesi d’Europa?

Mi rivolgo sia agli acquirenti che ai rivenditori di prodotti informatici … ma vi sembra giusto?

La mia scelta l’ho fatta gia’ da tempo, vendo o per lo meno cerco di consigliare e di chiarire bene sia cosa dice la legge, sia quali sono le problematiche legate a questo “bug di sistema” ai miei clienti prima di tutto e poi cerco di boicottare tutti i prodotti con solo 12 mesi di garanzia.

Sia ben chiaro, anche come consumatore evito come la peste prodotti con 12 mesi di garanzia del costruttore perche’ lo ritengo assurdamente ingiusto.

Fatelo anche voi e vedrete aumentare la garanzia e diminuire le problematiche che questa legge farlocca ha creato. Insomma e’ giusto sia che il cliente abbia la garanzia del prodotto sia che il rivenditore non lo debba prendere sempre in quel posto dal produttore.

Written by Alberico Schiappa

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This article has 27 comments

  1. MKZed Reply

    Concordo pienamente con thamks2world, anch’io sono un rivenditore e ho gli stessi suoi problemi: mettetevi nei nostri panni e vedrete che in Italia fanno, come al solito, leggi di m…a!!!

  2. Pingback: Garanzia computer, quanto dura davvero? - I-Tech - Kataweb ” Soluzioni quotidiane

  3. thanks2world Reply

    Purtroppo il legalese non e’ il mio forte, capisco qualcosina di computer e gli intrighi burocratici non sono il mio forte. Di quest’ultimo intervento c’ho capito poco se non che il rivenditore e’ comunque responsabile del ben per 2 anni nei confronti del consumatore. Mi risulta ancora poco chiara la cosa, HP per esempio sulla linea Pavilion su cui c’e’ un ricarico medio del 6% (da listino) dice chiaramente che la garanzia e’ di 12 mesi . Un rivenditore vende un Notebook ed a parte tutto il supporto pre e post vendita porta a casa circa 30€ nella migliore delle ipotesi. Con questi meravigliosi 30€ deve portare avanti la baracca e sperare che questo stupendo portatile dopo l’anno offerto da HP non si rompa perche’ se per esempio si rompe lo schermo o la scheda madre ci rimane molto molto male in quanto una riparazione si aggira sui 300€ su macchine che normalmente si vendono a circa 500-600€. Io sia come cliente che come rivenditore non mi sento confortato da questa cosa e la ritengo comunque ingiusta. Ho letto qualche commento in cui si veste il rivenditore di approfittatore, ebbene stimati clienti comprate direttamente online dai siti dei produttori e rivolgetevi ai rivenditori solo quando avete problemi hardware e software sono sicuro che molti di questi saranno piu’ contenti.

  4. leggete, poi ditemi pure...agente di vendita HP Reply

    1519-ter (Conformita’ al contratto). – Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
    Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
    a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
    b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita’ del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
    c) presentano la qualita’ e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo’ ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita’ o sull’etichettatura;
    d) sono altresi’ idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
    Non vi e’ difetto di conformita’ se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformita’ deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
    Il venditore non e’ vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
    a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza;
    b) la dichiarazione e’ stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
    c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e’ stata influenzata dalla dichiarazione.
    Il difetto di conformita’ che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo e’ equiparato al difetto di conformita’ del bene quando l’installazione e’ compresa nel contratto di vendita ed e’ stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita’. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

    1519-quater (Diritti del consumatore). – Il venditore e’ responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita’ esistente al momento della consegna del bene.
    In caso di difetto di conformita’, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita’ del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.
    Il consumatore puo’ chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
    Ai fini di cui al comma terzo e’ da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:
    a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita’;
    b) dell’entita’ del difetto di conformita’;
    c) dell’eventualita’ che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
    Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
    Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.
    Il consumatore puo’ richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
    a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
    b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
    c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
    Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.
    Dopo la denuncia del difetto di conformita’, il venditore puo’ offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
    a) qualora il consumatore abbia gia’ richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
    b) qualora il consumatore non abbia gia’ richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
    Un difetto di conformita’ di lieve entita’ per il quale non e’ stato possibile o e’ eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da’ diritto alla risoluzione del contratto.

    1519-quinquies (Diritto di regresso). – Il venditore finale, quando e’ responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita’ imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
    Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo’ agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

    1519-sexies (Termini). – Il venditore e’ responsabile, a norma dell’articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita’ si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
    Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita’ entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e’ necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o l’ha occultato.
    Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita’ che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia’ a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita’.
    L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, puo’ tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 1519-quater, comma secondo, purche’ il difetto di conformita’ sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

  5. Exodus Reply

    Io credo che la garanzia sia un modo dei rivenditori per prendere in quel posto i clienti.
    Prima ti dicono tante offerte, A PAGAMENTO OVVIAMENTE, e ti inducono ad accettarle.
    In seguito QUANDO HAI PAGATO LA GARANZIA sia messa dal produttore che aggiuntiva, ti tirano fuori mille cose burocratiche (problema software, danno accidentale, NON RIENTRA nel pacchetto che ha sottoscritto, ecc. ecc. ecc.)
    L’unica garanzia che abbia sperimentato e che ho trovato decente e’ quella di UNIEURO SCACCIAPENSIERI. Mi hanno riparato davvero il computer (danno accidentale), tuttavia il costo del mio portatile da 499 euro e’ salito a 799 euro.
    Davvero vergognosa e irritante la garanzia di PC City (PC Perfetto) del mio fisso. (Problema non dipeso da me mi hanno tirato fuori mille storie fino al punto di offendermi e alla fine l’ho presa in quel posto…ma non finirà qui.)

  6. thanks2world Reply

    @Carlo

    Spero tu sia un cliente e non un rivenditore come me perche’ se e’ cosi’ inizia finalmente a farsi strada tra i “clienti” che non devono vedere il rienditore come il nemico ma la casa costruttrice …

  7. Carlo Reply

    Salve,

    do pienamente ragione al rivenditore.
    Non e’ concepibile che con un misero guadagno sulla vendita si deve fare carico di riparare un apparecchio per i secondi 12 mesi (quelli piu’ probabile si verifca un guasto). Considerate poi che il rivenditore potrebbe essere non piu’ reperibile per quel tempo (pensate ad acquisti on-line come e-bay).
    Il rivenditore poi ha anche grane quando il consumatore ha problemi software e non hardware e corre dal rivenditore semmai perche’ ha preso un virus e da la colpa al rivenditore.
    La legge dovrebbe imporre 24 mesi di garanzia per tutti.
    Saluti

  8. thanks2world Reply

    Se io contatto HP per un prodotto venduto ad un cliente che HP da con 12 mesi di garanzia ed il Dlgs impone 24mesi sai cosa risponde HP!? HP dice che il suo prodotto “come da caratteristiche” ha 12 mesi di garanzia e per il resto se la deve vedere il venditore. E’ gia’ successo te lo assicuro, allora il venditore che deve fare? Andare per vie legali per non approdare a nulla spendendo oltre i 150/200€ oltre comunque a dover riparare il bene al consumatore finale. La legge per come e’ fatta e’ sbagliata, la legge deve imporre al produttore i 24 mesi di garanzia e non questo percorso contorto e/o bloccare i prodotti che non rispettano tale legge, per come la vedo io (e non sono un legale) non si puo’ assolutamente dare al rivenditore la responsabilita’ della qualita’ prodotto.

  9. Luca Reply

    Volevi sapere la mia su quella che e’ divenuta oramai una tua…”ossessione”?
    Secondo me e’ un falso problema, poiche’ il Dlgs da te citato concede al venditore un diritto di regresso nei confronti del produttore, per ottenere la reintegrazione di quanto prestato, in caso di vizi della cosa a quest’ultimo imputabile.
    Quindi il venditore,ad ogni modo, non ci rimette un solo centesimo di tasca sua..
    Considerato che, ad esempio, un Sony Vaio, a parità di caratteristiche, costa dai 150 ai 200 euro in piu’ rispetto alla concorrenza (e cioe’ il costo di quell’anno di garanzia in piu’… che pero’ il consumatore ha ugualmente anche acquistando un prodotto con 12 mesi di garanzia, posto che la Direttiva europea ne concede comunque 24…), perche’ pagare due volte la garanzia sullo stesso prodotto?

  10. thanks2world Reply

    @Cathedral

    … forse perche’ di parte ma purtroppo non sono d’accordo con te. L’indotto di cui parli deve essere veramente consistente per poter affrontare una riparazione di un notebook, una stampante laser, un pc, un LCD o altro senza piangere in giappo-cinese. Probabilmente all’inizio dell’attivita’ per entrare nel mondo lavorativo uno e’ disposto a “correre il rischio” ma la realta’ e’ che tutti i piccoli negozianti stanno chiudendo e le grosse catene sono in difficolta’ economiche perche’ i costi di gestione sono superiori ai margini. In tutto questo, una legge che penalizza ulteriormente il venditore non serve a rilanciare l’economia.

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